|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 18 maggio 2016
Circolare n. 86/2016
Oggetto: Notizie in
breve.
Lavoro
– Collocamento disabili – E’ stato ulteriormente prorogato al 23 maggio (in precedenza 15 maggio) il termine di presentazione in
via telematica del prospetto informativo
dei lavoratori disabili da parte dei datori di lavoro con oltre 15 dipendenti
(in quanto soggetti alla disciplina sul collocamento obbligatorio di cui alla
legge n. 68/1999).
Previdenza
– DIS-COLL – Come è noto, la legge
di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha prorogato per quest’anno la
speciale indennità disoccupazione mensile (cosiddetta DIS-COLL) spettante ai
collaboratori coordinati e continuativi (iscritti in via esclusiva alla gestione
separata dell’INPS, non pensionati e privi di partita IVA) che abbiano perduto
involontariamente l’occupazione. Nel riepilogare la disciplina della DIS-COLL (d.lgvo n. 22/2015),
l’INPS fa presente che, con riferimento alle collaborazioni cessate dall’1
gennaio al 5 maggio scorso (data di pubblicazione della circolare in esame), la
domanda di accesso al beneficio dovrà essere presentata dallo stesso lavoratore
all’INPS entro il 12 luglio prossimo. Negli altri casi (ossia per le cessazioni
verificatesi dal 6 maggio al 31 dicembre 2016) la domanda dovrà essere
presentata come lo scorso anno entro 68 giorni dalla data di cessazione della
collaborazione – Circolare INPS n. 74 del 5.5.2016.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 35/2016, 22/2016 e 50/2015
|
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
Lc/lc |
© CONFETRA – La
riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle
organizzazioni aderenti alla |
Direzione
Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Circolare n. 74 del 5 maggio 2016
OGGETTO: Articolo 1,
comma 310 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)” - Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di
collaborazione coordinata (DIS-COLL). Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Con
la presente circolare sono impartite le istruzioni applicative in merito alla
previsione di cui all’art. 1, comma 310 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilità per l’anno 2016), che ha esteso la tutela della prestazione
DIS-COLL – introdotta a favore dei collaboratori
coordinati e continuativi, anche a progetto, dal D.lgs. n. 22 del 2015 in via
sperimentale per l’anno 2015 – anche per gli eventi di disoccupazione che si
verificano a far data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
La disposizione di cui al richiamato art. 1, comma 310 introduce una novità, di maggior favore per i lavoratori in argomento, in ordine ai requisiti di accesso alla indennità DIS-COLL. Nella circolare è stato definito il meccanismo di calcolo della durata della indennità DIS-COLL e sono state riportate le nuove misure di condizionalità relative alla fruizione delle prestazioni di disoccupazione.
1. Premessa e quadro
normativo
L’art. 15 del Decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ha istituito, in via sperimentale per l’anno
2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal
1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, l’indennità di disoccupazione
mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai
collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione. In attuazione della suddetta
disposizione, l’indennità DIS COLL
è stata disciplinata, per gli eventi di disoccupazione intercorsi nell’anno
2015, dalla circolare dell’Istituto n. 83 del 27 aprile 2015 e, relativamente
allo stato di disoccupazione e alle misure di condizionalità introdotte dal
D.lgs. n.150 del 14 settembre 2015, dalla circolare n.194 del 27 novembre 2015.
In seguito, la legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito Legge di stabilità per l’anno
2016), all’art. 1, comma 310 ha previsto che l’indennità DIS-COLL,
di cui al richiamato art. 15 del D. Lgs. n. 22 del
2015, è riconosciuta ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa anche per l’anno 2016 in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016.
Per tali eventi di
disoccupazione, relativi all’anno 2016, vengono fornite le seguenti istruzioni
operative.
2. Disciplina della
indennità di disoccupazione DIS-COLL.
2.1 Destinatari
In ragione del richiamo
effettuato dal comma 310 dell’art. 1 della Legge n. 208 del 2015 all’art. 15
del D.Lgs. n. 22 del 2015, sono destinatari della
indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e
continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione
separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione.
Pertanto, l’ambito di
applicazione della tutela in argomento è esteso anche ai collaboratori delle
Pubbliche Amministrazioni, non facendo il richiamato articolo 15 esclusivo
riferimento ai collaboratori di cui all’art. 61, comma 1 del D.Lgs. n. 276 del 2003 (collaboratori coordinati e
continuativi a progetto).
I lavoratori con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai fini
dell’accesso alla prestazione in presenza dei requisiti legislativamente
previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione
della domanda.
Si evidenzia, pertanto, la
necessità di ribadire, in sede di eventuale consulenza durante la compilazione
della domanda che l’interessato, titolare di eventuale partita IVA attiva ma
non produttrice di reddito (c.d. silente), dovrà ai fini della presentazione
della domanda di DIS-COLL, provvedere preliminarmente
alla chiusura della suddetta partita IVA.
La norma di cui al citato
art. 15, comma 1, nell’individuare i destinatari della prestazione DIS-COLL, richiede quale presupposto che gli stessi siano
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
Al riguardo, si osserva che
per l’accertamento di tale requisito è necessario verificare l’aliquota
applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che per
l’anno 2016 è pari al:
- 31,72% per i soggetti
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- 24% per i soggetti
iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso
altre forme pensionistiche obbligatorie.
Fermo restando quanto sopra,
il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto
nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, ed altra attività lavorativa,
quale il rapporto di lavoro subordinato. Laddove invece – nel periodo di
osservazione ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della
durata e della misura della prestazione DIS-COLL -
l’assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente un
rapporto di collaborazione ed un rapporto di lavoro subordinato, può considerarsi
soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione
separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il
rapporto di collaborazione ed il rapporto di lavoro subordinato.
Esempio: nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2016
l’assicurato ha un contratto di collaborazione e per il solo periodo che va dal
1° gennaio 2015 al 30 aprile 2015 lo stesso lavoratore ha contemporaneamente in
essere un contratto di lavoro subordinato; in tale ipotesi, il requisito della
iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata può ritenersi soddisfatto
per il solo periodo che va dal 1° maggio 2015 al 31 marzo 2016, in quanto non
sussiste sovrapposizione tra i due rapporti di lavoro. In tale caso, pertanto,
ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della
misura della prestazione DIS-COLL, sarà utile il solo
periodo che va dal 1° maggio 2015 al 31 marzo 2016.
2.2 Soggetti esclusi
Sono esclusi
dal novero dei destinatari dell’ art. 15 del richiamato D.Lgs. n. 22 del 2015, e quindi dalla tutela di cui
all’art. 1, comma 310 della Legge di stabilità per l’anno 2016, gli
amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con
o senza personalità giuridica.
Sono altresì esclusi dalla
tutela dell’indennità DIS-COLL gli assegnisti di
ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio. Al riguardo, si richiama
quanto chiarito dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con interpello
n. 31 del 2015 in ordine alla corretta interpretazione del richiamato art. 15.
In particolare, il Ministero
nel richiamato Interpello ha precisato che non è possibile estendere agli
assegnisti di ricerca ed ai dottorandi la tutela della DIS-COLL
di cui al citato art. 15 in ragione esclusivamente dell’obbligo di iscrizione
alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della Legge n. 335 del 1995,
che riguarda, come è noto, anche le prestazioni di lavoro autonomo. Osserva,
inoltre, il Ministero del lavoro che il richiamo espresso, per gli assegnisti e
i dottorandi, al regime previdenziale di cui all’art. 2, comma 26 della legge
n.335 del 1995, unitamente al regime di esenzione fiscale dei relativi
emolumenti, conferma la natura speciale dei rapporti di ricerca.
Analoghe considerazioni
vengono effettuate dal Ministero con riferimento ai titolari di borse di studio
i quali, per di più, sono sottratti all’obbligo di iscrizione alla Gestione
separata.
In ragione delle
considerazioni sopra riportate, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i
titolari di borse di studio non sono destinatari della disposizione di cui
all’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e quindi della
previsione di cui all’art. 1. comma 310 della Legge di
stabilità per l’anno 2016.
2.3 Requisiti
L’art. 1, comma 310 della
Legge di stabilità per l’anno 2016 ha previsto - esclusivamente per gli eventi
di cessazione dei rapporti di collaborazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 e
fino al 31 dicembre 2016 - che non trova applicazione la disposizione di cui
all’art. 15, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 22 del
2015. Quest’ultima disposizione prevedeva la sussistenza anche del seguente
requisito contributivo/reddituale e cioè che il collaboratore potesse far
valere nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro un
mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione della durata di un
mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo
che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
Pertanto, l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori, come individuati nel
punto 2.1, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al
momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi
dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 150 (stato di disoccupazione);
b) possano fare
valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio
dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto
evento (accredito contributivo di tre mensilità).
a) Stato di
disoccupazione
Quanto al requisito di cui
alla lettera a) dell’art. 15, comma 2 del d.lgs. n. 22 del 2015 – stato di
disoccupazione – si precisa che ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n.
150 del 2015, che ha ridefinito lo stato di disoccupazione, si considerano
disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica
al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione
alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per
l’impiego.
Il successivo art. 21 del
richiamato decreto legislativo n. 150 del 2015 ha altresì previsto, tra
l’altro, che la domanda di indennità DIS-COLL
presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro.
L’Istituto – in attesa della
realizzazione del nuovo sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
– mette a disposizione dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti in
base al domicilio le domande dei richiedenti le suddette indennità di
disoccupazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori
di cui al all’art. 19, comma 4 del D.L. n. 185 del 2008, convertito con Legge
n. 2 del 2009 e all’art. 4, comma 35 della Legge n. 92 del 2012.
Per quanto concerne le
misure di condizionalità per l’accesso alla prestazione DIS-COLL
e la conservazione della stessa, si rimanda al paragrafo 2.8 della presente
circolare.
b) Accredito
contributivo di tre mensilità
Il lavoratore con contratto
di collaborazione di cui all’art. 15 del richiamato decreto legislativo n.22
del 2015 deve possedere inoltre, ai fini dell’accesso alla prestazione DIS-COLL, almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione
Separata presso l’INPS.
Il periodo di osservazione
per l’individuazione del requisito contributivo va dal 1° gennaio dell’anno
civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di
cessazione.
Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 30
aprile 2016; il periodo di osservazione per la “ricerca” del requisito
contributivo va dal 1° gennaio 2015 (anno civile precedente la data di
cessazione del rapporto di collaborazione) al 30 aprile 2016 (data di
cessazione del rapporto di collaborazione).
Nell’arco temporale come
sopra individuato, il lavoratore interessato dovrà possedere almeno tre mesi di
contribuzione versata nella Gestione Separata INPS.
Per la prestazione in
argomento non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni di cui
all’art. 2116 del Codice Civile.
2.4 Periodi di contribuzione figurativa per la tutela della
maternità
Per quanto attiene alla
ricerca del requisito contributivo ai fini del diritto alla DIS-COLL,
si richiama quanto già precisato con il messaggio INPS n.16961 del 2013 con
riferimento alla prestazione “una tantum” di cui all’art. 2, commi 51-56 della
legge n. 92 del 2012. In particolare, con il predetto messaggio è stato
chiarito che “ … i contributi figurativi per i periodi di
tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo
equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai
fini del raggiungimento del requisito contributivo”.
2.5 Base di calcolo e misura
L’indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini
previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati - derivante dai
rapporti di collaborazione di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015 -
relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal
lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”,
ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.
Esclusivamente ai fini del
calcolo della misura e della durata della indennità DIS-COLL
– in conformità a specifico indirizzo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono
i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
Pertanto, il reddito imponibile ai fini previdenziali – che rappresenta la base
di calcolo della prestazione – dovrà essere diviso per un numero di mesi, o
frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione
presenti nel periodo di riferimento come sopra individuato, anno civile in cui
si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e anno civile precedente.
L’interpretazione fornita al riguardo dal richiamato Ministero consente di
prendere a riferimento, ai fini della determinazione della base di calcolo e
della misura della prestazione, anche le frazioni di mese, che - qualora si
facesse riferimento ai “mesi di
contribuzione” - non potrebbero essere oggetto di computo.
L’indennità, rapportata al
reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento del
suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o
inferiore, per l’anno 2016, all’importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Nel caso in cui il reddito
medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo di
1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra
il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro.
L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo
mensile di 1.300 euro per l’anno 2016, annualmente rivalutato.
Riguardo ai suddetti importi
di euro 1.195 e di euro 1.300 in applicazione
dell’art. 1, comma 287 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016) rimangono invariati rispetto all’anno precedente 2015. La predetta
disposizione prevede infatti che “Con riferimento alle prestazioni
previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale
di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il
valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento,
all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare
inferiore a zero”.
La indennità DIS-COLL si riduce in misura pari al 3 per cento ogni mese
a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, vale a dire dal 91°
giorno di fruizione della prestazione.
2.6 Durata della prestazione
2.6.1. Principi di carattere generale
L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi
pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1°
gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al
predetto evento.
Ai fini del calcolo della
durata della prestazione, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione
della DIS-COLL.
In conformità allo specifico
indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche per la
durata della prestazione, analogamente alla modalità adottata per la base di
calcolo e la misura, si prendono a
riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di
collaborazione.
Pertanto l’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla
metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di
collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile
precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Ai fini del calcolo della
durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad
erogazione di precedente DIS-COLL.
La durata massima della
indennità DIS-COLL non può comunque superare i sei
mesi di fruizione.
Si forniscono ad ogni buon
fine due esempi che riassumono i criteri operativi appena esposti.
Esempio 1: si ipotizzi un rapporto di collaborazione della
durata di 10 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 8.000
euro [copertura contributiva di sei mesi (8.000:1.295,66=6,17
mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 5 mesi.
Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il
compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione
di essi, di durata del medesimo, si ottiene un
compenso mensile pari ad € 800. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari ad
€ 600 (800X75:100) per i primi tre mesi; € 582 ( € 600
meno il 3 %) per il quarto mese ed € 564,54 (€ 582 meno il 3% ) per il quinto
mese, per un importo totale pari a € 2.946,54.
Esempio 2: si ipotizzi un rapporto di collaborazione della
durata di 6 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 16.000
euro [(copertura contributiva di 12 mesi (16.000:1.295,66=12,35
mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 3 mesi.
Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il
compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione
di essi, di durata del medesimo, si ottiene un
compenso mensile pari ad € 2.666,66. La prestazione mensile sarà, pertanto,
pari a € 1.264,16 (€ 1.195X75:100 + il 25% della differenza tra € 2.666,66 e €
1.195), per un importo totale pari ad € 3.792,50.
Si precisa che in caso di
fruizione parziale della prestazione, ipotizzando ad esempio nel primo caso la
fruizione di soli 2 dei 5 mesi spettanti, ai fini del non computo – in
occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei
periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente
prestazione DIS-COLL, non saranno computati 4 mesi di
lavoro.
Analogamente ipotizzando nel
secondo caso la fruizione di 1 solo dei 3 mesi spettanti, ai fini del non
computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL
- dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente
prestazione DIS-COLL, non saranno computati 2 mesi di
lavoro.
Per i periodi di fruizione
della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi.
2.6.2 Precisazioni sulla modalità di calcolo
Con riferimento alle
modalità di calcolo della prestazione in argomento, si forniscono le seguenti
precisazioni in ordine al meccanismo – analogo a quello già in uso per la
prestazione di disoccupazione NASpI - del non computo
dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente
prestazione DIS-COLL.
In particolare sul punto si
precisa che, in presenza di una prima domanda di prestazione DIS-COLL a seguito di cessazione involontaria di un
rapporto di collaborazione, intervenuta a far data dal 1° gennaio 2016 e fino
al 31 dicembre 2016, la durata della stessa deve essere determinata non
computando i periodi di lavoro che hanno già dato luogo a precedente
prestazione DIS-COLL fruita in ragione di una
cessazione involontaria di un rapporto di collaborazione intervenuta dal 1°
gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. Al riguardo si precisa che detta prestazione DIS-COLL
fruita a seguito di cessazione intervenuta nel corso dell’anno 2015 può essere
stata generata in tutto o in parte da un rapporto di collaborazione relativo
all’anno 2014, e comunque cessato nel 2015.
Pertanto, in tale
caso, ai fini della determinazione della durata della prima domanda di
prestazione DIS-COLL con cessazione nell’anno 2016 si
procede come di seguito specificato:
a) si
individuano i mesi, o frazione di essi, di durata del/i rapporto/i di
collaborazione presente/i nel periodo che va dal 1° gennaio 2015 alla data di
cessazione del rapporto di lavoro;
b) si verifica
la presenza, in detto periodo, di una prestazione DIS-COLL
già fruita per effetto di una cessazione involontaria intervenuta nell’anno
2015;
c) si determina
il numero dei mesi, o frazione di essi, del/i rapporto/i di collaborazione che
ha già dato luogo alla predetta prestazione e si verifica se tutti o parte dei
suddetti mesi, o frazioni di essi, si collocano nell’arco temporale che va dal
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
c.1 - Qualora tutti i
suddetti mesi, o frazioni di essi, si collocano nell’arco temporale che va dal
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, ai fini della determinazione della durata
della nuova prestazione DIS-COLL con cessazione
nell’anno 2016 sono da considerare utili tutti i mesi, o frazione di essi, di
durata del/i rapporto/i di collaborazione dell’anno 2015 in quanto non
interessati dalla prestazione fruita nel 2015, generata interamente dai mesi di
collaborazione collocati nell’anno 2014;
c.2 - Qualora, invece, la
prestazione DIS-COLL relativa alla cessazione
dell’anno 2015 è stata generata in parte da mesi, o frazione di essi, del/i
rapporto/o di collaborazione relativi all’anno 2014 ed in parte da mesi del/i
rapporto/i di collaborazione relativi all’anno 2015, ai fini della
determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL
con cessazione nell’anno 2016 – dopo avere fatto la differenza tra il totale
dei mesi (presenti nel 2014 e nel 2015) che hanno generato la precedente
prestazione DIS-COLL e i soli mesi di lavoro presenti
nell’anno 2014 – i rimanenti mesi del/i rapporto/i di collaborazione dell’anno
2015 non sono da considerare utili in quanto hanno contribuito (unitamente ai
mesi presenti nel 2014) alla determinazione della durata della precedente
prestazione DIS-COLL.
Si riportano di seguito due
esempi di domanda di prestazione DIS-COLL con data di
cessazione nell’anno 2016:
Esempio riferito all’ipotesi c.1
Domanda di prestazione DIS-COLL
relativa ad un rapporto di collaborazione iniziato il 1° settembre 2015 e
cessato in data 30.3.2016: nel periodo di
osservazione per la determinazione della durata di detta prestazione, che va
dal 1° gennaio 2015 al 30 marzo 2016, è presente una precedente prestazione DIS-COLL fruita dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 (6
mesi) e generata da un rapporto di collaborazione con durata dal 1° gennaio
2014 al 31 gennaio 2015 (13 mesi).
In tale caso la prestazione DIS-COLL
fruita nel 2015 della durata di 6 mesi (limite massimo di durata della
prestazione) è stata generata dal rapporto di collaborazione di 12 mesi
dell’anno 2014 e di 1 mese del 2015.
Pertanto, ai fini della determinazione della durata della
nuova prestazione DIS-COLL con cessazione 30 marzo
2016 sono da considerare utili il mese di gennaio 2015 - in quanto non
interessato dalla prestazione fruita nel 2015, che è stata generata infatti
interamente dai 12 mesi di collaborazione collocati nell’anno 2014 – nonché gli
ulteriori mesi del rapporto di collaborazione dal 1° settembre 2015 al 30 marzo
2016.
In tale ipotesi la prestazione DIS-COLL
con cessazione 30 marzo 2016 avrà una durata di quattro mesi; questa durata
deriva dalla somma dei mesi di durata dei rapporti di collaborazione presenti
nell’anno 2015 (1-31 gennaio 2015 e 1° settembre – 12 dicembre 2015) e
nell’anno 2016 (1° gennaio – 30 marzo 2016) che in totale sono 8 diviso per 2,
secondo quanto dispone la norma in ordine alla determinazione della durata.
Esempio riferito all’ipotesi c.2
Domanda di prestazione DIS-COLL
relativa ad un rapporto di collaborazione iniziato il 1° settembre 2015 e
cessato in data 30 marzo 2016: nel periodo di
osservazione per la determinazione della durata di detta prestazione, che va
dal 1° gennaio 2015 al 30 marzo 2016, è presente una precedente prestazione DIS-COLL fruita dall’8 maggio 2015 all’8 agosto 2015 (3
mesi) e generata da un rapporto di collaborazione con durata dal 1° novembre
2014 al 30 aprile 2015 (6 mesi).
In tale caso la prestazione DIS-COLL
fruita nel 2015 della durata di 3 mesi è stata generata dai 6 mesi di rapporto
di collaborazione, di cui 2 si collocano nell’anno 2014 (1° novembre 2014 – 31
dicembre 2014) e 4 si collocano nell’anno 2015 (1° gennaio 2015 – 30 aprile
2015). Pertanto, ai fini della determinazione della durata della nuova
prestazione DIS-COLL con cessazione 30 marzo 2016 –
dopo avere fatto la differenza tra il totale dei mesi n. 6 (presenti nel 2014
n. 2: novembre e dicembre 2014 e nel 2015 n. 4: da gennaio ad aprile 2015) che
hanno generato la precedente prestazione DIS-COLL e i
soli mesi di lavoro presenti nell’anno 2014 (n. 2 mesi) – i rimanenti 4 mesi
del rapporto di collaborazione in questione dell’anno 2015 ( da gennaio ad aprile)
non sono da considerare utili in quanto hanno contribuito (unitamente ai 2 mesi
presenti nel 2014) alla determinazione della durata della precedente
prestazione DIS-COLL.
I mesi del rapporto di
collaborazione dal 1° settembre 2015 al 30 marzo 2016 sono invece utili ai fini
della determinazione della durata della nuova prestazione DIS-COLL
a seguito della cessazione del rapporto del 30 marzo 2016. In tale ipotesi la
prestazione DIS-COLL avrà una durata di tre mesi e
mezzo; questa durata deriva dalla somma dei mesi di durata del rapporto di
collaborazione presenti nell’anno 2015 (relativo al periodo 1° settembre 2015 -
31 dicembre 2015) e nell’anno 2016 (1° gennaio – 30 marzo 2016) che in totale
sono 7 diviso 2, secondo quanto dispone la norma in ordine alla determinazione
della durata.
2.6.3 Utilità ai fini della
durata e della misura della DIS-COLL dei periodi di
gravidanza
I periodi di tutela della
maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e
congedo parentale), coperti da contribuzione figurativa, presenti nel periodo
di osservazione per la ricerca del requisito contributivo (1° gennaio dell’anno
civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione fino al
predetto evento), sono da considerare utili ai fini della determinazione della
durata della prestazione DIS-COLL.
Inoltre, nell’ipotesi in cui
il collaboratore abbia beneficiato - per i periodi di tutela della maternità
(interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo
parentale) - della relativa prestazione, quest’ultima concorre alla
determinazione della base di calcolo per la definizione della misura della
prestazione DIS-COLL.
2.7 Presentazione della domanda e decorrenza della
prestazione
Per la fruizione
dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di
collaborazione di cui al comma 1 del richiamato art. 15 del d.lgs. n. 22 del
2015 devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via
telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni
dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.
L’indennità di
disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere
dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se
la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia
presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL
spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di evento di
maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto
di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per
la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di
maternità o di degenza ospedaliera indennizzati.
Nel caso di evento di
maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto
giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di
presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata
dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a
decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Esempio in merito alla
tutela della maternità: data di cessazione del rapporto di collaborazione
31/05/2016 – inizio maternità 1/07/2016 fine periodo di maternità 01/12/2016
(durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane
sospeso). Dal 2 dicembre il termine riprende a decorrere, per la parte residua,
e scade l’8 gennaio 2017.
Nei casi di evento di
maternità o di degenza ospedaliera di cui sopra l’indennità DIS-COLL
decorre - se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di
degenza ospedaliera indennizzati - dall’ottavo giorno successivo alla fine del
periodo di maternità o di degenza ospedaliera. Qualora la domanda sia stata
presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza
ospedaliera ma comunque nei termini di legge, l’indennità DIS-COLL
decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
Con riferimento alla tutela
previdenziale della malattia di cui all’articolo 1, comma 788, della legge n.
296 del 27/12/2006, si rinvia a quanto già specificato nella circolare n. 76
del 16/04/2007 in merito alla necessaria sussistenza del rapporto di lavoro
ancora in corso di validità nel periodo dell’evento di malattia ai fini dell’indennizzabilità della prestazione di malattia.” Pertanto
gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e
proseguiti oltre la cessazione di quest’ultimo nonché
quelli insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione non
determinano né slittamento né sospensione del termine di presentazione della
domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla
decorrenza della indennità DIS-COLL.
2.7.1 Periodo transitorio
Esclusivamente al fine di
gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse
tra la data del 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della presente
circolare, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda
di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della
presente circolare.
Le eventuali domande di DIS-COLL - relative ad eventi di cessazione dei rapporti di
collaborazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2016 - già presentate con
il modello 2015, attraverso i consueti canali tra la data del 1° gennaio 2016 e
la data di pubblicazione della presente circolare saranno regolarmente gestite
dalle strutture territoriali di competenza, senza necessità di ripresentare
domanda con i modelli rinnovati.
In entrambi i casi sopra
richiamati, la prestazione viene corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla
data di cessazione dal lavoro.
2.8 Condizionalità
L’erogazione della
prestazione DIS-COLL è condizionata alla permanenza
dello stato di disoccupazione di cui all’art. 19, comma 1 del decreto
legislativo n. 150 del 2015, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative
di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale
proposti dai Centri per l’Impiego.
Come precisato al precedente
paragrafo 2.3.a, la domanda di DIS-COLL presentata
dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità
al lavoro ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 150 del 2015. Il predetto
articolo 21 prevede altresì che il beneficiario della prestazione, ancora privo di occupazione, è tenuto a
contattare il centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di
presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di
servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del citato d.lgs. n. 150 del
2015. In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l'impiego entro il
termine stabilito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
Inoltre, l’art. 21 in
argomento, al comma 7 individua le misure di politiche attive cui il lavoratore
percettore di prestazione di DIS-COLL è tenuto a
partecipare e le relative sanzioni in caso di mancata partecipazione. In
particolare il lavoratore beneficiario di prestazione è tenuto a partecipare a
iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca
attiva del lavoro, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o
altra iniziativa di politica attiva o di attivazione nonché è tenuto ad
accettare congrue offerte di lavoro, come definite dal Ministero del lavoro su
proposta dell’ANPAL.
Le sanzioni previste per la
mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva di cui sopra sono la
decurtazione di un quarto di una mensilità di prestazione per la mancata
presentazione alla prima convocazione da parte del centro per l’impiego, la decurtazione
di una mensilità di prestazione in caso di seconda mancata presentazione alla
convocazione e la decadenza dalla prestazione e dallo
stato di disoccupazione nel caso di terza mancata presentazione alla
convocazione.
Le sanzioni sopra richiamate
sono applicate dall’INPS, su comunicazione del relativo provvedimento adottato
dal Centro per l’impiego per il tramite del sistema informativo unitario delle
politiche attive di cui all’art. 13 del d. lgs. n.
150 del 2015, a far data dal giorno successivo a quello in cui si verifica
l’evento di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di mancata presentazione e di mancata accettazione di
un’offerta di lavoro congrua. Esse comportano la trattenuta dell’importo
relativo a trenta giornate di prestazione nella misura in corso di erogazione
al momento del verificarsi dell’evento.
Al riguardo, si rimanda
comunque alla circolare INPS n. 194 del 2015 con la quale sono state impartite,
tra l’altro, istruzioni applicative in merito alle novità contenute nel citato
decreto legislativo n. 150 del 2015 in materia di stato di disoccupazione e di
misure di condizionalità delle prestazioni a sostegno del reddito, tra cui
dell’indennità DIS-COLL.
2.9 Nuova attività lavorativa
2.9.a Contratto di lavoro subordinato
In caso in cui il
beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con
contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a cinque giorni, la
prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al
termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere
corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era
stata sospesa.
In caso in cui il
beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con
contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni decade dal
diritto alla DIS-COLL.
2.9.b Lavoro autonomo
Il beneficiario di indennità
DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un’attività
lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata,
dalla quale derivi - ai sensi dell’art. 15, comma 12 del D.lgs. n. 22 del
20145, come modificato dal comma 3 dell’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2015 - un
reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni
spettanti ai sensi dell’art.13 del T.U.I.R (D.P.R.
n.917 del 1986), deve comunicare all’INPS entro trenta giorni rispettivamente
dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di
presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito
che presume di trarre dalla predetta attività.
Detto reddito rimane fissato
nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il
parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo.
Qualora il reddito
dichiarato sia inferiore o pari ai suddetti limiti, la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento
del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio
dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità
o, se antecedente, la fine dell’anno.
Nel caso in cui, nel corso
del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo,
ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una
nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito precedentemente
dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; si procederà in
tale caso a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo
della trattenuta sull’intero reddito, diminuito delle quote già eventualmente
recuperate.
La riduzione della
prestazione, come sopra determinata, sarà ricalcolata d’ufficio al momento
della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nei casi di esenzione
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario
è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il
reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto
a restituire la DIS-COLL
percepita dalla data di inizio dell'attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale.
2.9.c Lavoro accessorio
L’art. 48 del d.lgs. n.81
del 2015 al comma 1 stabilisce che per prestazioni di lavoro accessorio si
intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla
totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un
anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei
committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative di cui
trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per
compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente.
Il successivo comma 2 del sopra
richiamato art.48 prevede che prestazioni di lavoro accessorio possono essere
rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite
complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati,
da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Alla luce della disciplina
sopra esposta e delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 12 del D.lgs. n.
22 del 2015, che prevede la cumulabilità della prestazione DIS-COLL
con i redditi derivanti da attività lavorativa autonoma, si precisa che
l’indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i
compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite
complessivo di 3.000 euro per anno civile (lordo € 4.000) annualmente
rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Qualora i compensi non
superino detto limite il beneficiario dell’indennità DIS-COLL
non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta
attività.
Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la
prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari
all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data
di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento
dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Qualora i compensi derivanti
dal lavoro accessorio superino il predetto limite di 3.000 euro per anno Civile
(lordo € 4.000), il beneficiario dell’indennità DIS-COLL
è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio
dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di
presentazione della domanda di DIS-COLL, il compenso
derivante dalla predetta attività.
3. Decadenza
Il beneficiario decade
dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi
di seguito elencati:
a) perdita dello stato di
disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015;
b) non regolare
partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per
l’impiego;
c) nuova occupazione con
contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
d) inizio di una attività
lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata
senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio
dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della
domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre
dalla predetta attività;
e) titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
f) acquisizione del diritto
all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per
l’indennità DIS-COLL. A tale proposito si richiama la
circolare n. 138 del 2011.
4. Finanziamento e
monitoraggio
L’indennità DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e
sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54
milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017.
Il comma 310 dell’art. 1
della legge di stabilità per l’anno 2016 prevede che l'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico
di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse l'INPS
non prende in considerazione ulteriori domande e provvede a darne immediata
comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
Le
risorse
stanziate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti
dal richiamato comma 310 dell’art. 1 della legge di stabilità,
nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di
euro per l'anno 2017.
Il predetto limite di
finanziamento può essere incrementato in misura pari alle risorse
residue destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL
riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°
gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate
con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, da concludersi entro il 31
maggio 2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016,
ai fini del predetto procedimento accertativo, per la
loro intera durata teorica, calcolata ai sensi dell'articolo
15, comma 6, del citato decreto legislativo n. 22 del
2015.
L’INPS assicura il costante
monitoraggio dell’andamento della spesa attraverso comunicazioni specifiche ai
Ministeri vigilanti. In particolare sarà segnalato periodicamente il
raggiungimento di significativi livelli di utilizzo dei predetti limiti annui.
5. Regime fiscale
L’indennità di
disoccupazione riconosciuta ai soggetti in relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 è considerata, ai
sensi del comma 2, art.6 del Tuir, reddito imponibile
della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, è
soggetta al regime della tassazione ordinaria, ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73, con le aliquote previste all’art. 11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli
artt. 12 e 13 del Tuir se richieste.
L’Istituto, in qualità di
sostituto d’imposta, opererà a fine anno 2016 il conguaglio fiscale e rilascerà
la relativa certificazione fiscale (mod.CU).
6. Ricorsi
Competente a decidere i
ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia
di indennità di DIS-COLL è il Comitato Amministratore
per la Gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335 del
1995.
Il ricorso va presentato
entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
•
online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura
disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso:
servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;
•
tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi
telematici offerti agli stessi.
7. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile
dell’onere a carico dello Stato, derivante dall’erogazione dell’indennità di
disoccupazione ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa (DIS-COLL) di cui all’art. 15, del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, in
attuazione dell’art. 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si
istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU
(Gestione degli oneri per il mantenimento del salario) il nuovo conto:
GAU30203 – Indennità di
disoccupazione ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa (DIS-COLL), ai sensi dell’art. 1, comma
310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – anno 2016
Per l’imputazione del debito
verso i soggetti beneficiari della prestazione in parola, si conferma
l’utilizzo del conto in uso GPA10022.
La registrazione contabile
di eventuali ritenute erariali, applicate sulla DIS-COLL,
avverrà al conto esistente GPA27009.
Conseguentemente, la
procedura automatizzata di pagamento accentrato delle prestazioni a sostegno
del reddito, deputata alla liquidazione di tale indennità, dovrà essere
aggiornata.
In relazione ad eventuali
riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, si confermano le
istruzioni contabili fornite con la circolare n. 83 del 27/04/2015.
Per eventuali recuperi
dell’indennità in argomento, si istituisce il nuovo conto GAU24203, al quale
viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”,
il codice bilancio in uso “1130”, anch’esso istituito con la citata circolare
n. 83/2015.
Resta a cura della Direzione
generale la definizione dei rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso degli
oneri conseguenti all’applicazione della normativa in oggetto.
Nell’allegato n. 1 si
riportano le variazioni effettuate al piano dei conti.
8. Istruzioni procedurali
L’applicazione di
presentazione telematica delle domande DisColl,
permette l’invio di queste istanze anche per gli eventi di cessazione
dell’attività lavorativa nel 2016.
Analogamente l’applicazione DsWeb è stata aggiornata per consentire l’istruttoria delle
domande di DisColl (Tipo domanda Q) con data
cessazione attività nell’anno 2016, secondo quanto previsto nella presente
circolare. Per questo tipo di domande è prevista apposita sezione DIS-COLL DISOCCUPAZIONE PER I COLLABORATORI in variazione e
consultazione domande. A differenza di quanto previsto per l’anno 2015,
l’operatore di sede non dovrà acquisire il dato: “Può far valere un mese di
contribuzione o rapporto di collaborazione”, e l’istruttoria non verificherà
questo requisito per le domande con data cessazione successiva al 31/12/2015.
|
Il
Direttore Generale |
|
|
Cioff |